Con la sentenza 24/09/ 2014, n.
20121 la Corte di Cassazione si è pronunciata
sulla applicabilità della scriminante dello stato di necessità alla violazione dell’art 142 del Codice della Strada (eccesso di velocità).
Un automobilista aveva cercato di giustificare la propria violazione adducendo a giustificazione il patimento di violente coliche che lo
avrebbero costretto a recarsi nel più breve lasso di tempo presso il più
vicino ospedale.
Tuttavia la Corte di Cassazione (rilevando che il ricorrente viaggiava ad una velocità di 141 Km/h in un tratto di strada in cui vigeva
il limite di 70 Km/h) ha ritenuto non applicabile lo stato di necessità poichè "il comportamento
degli interessi in gioco, ovvero, lo stato di salute dell’appellante
affetto da una colica renale e la incolumità degli utenti della strada,
esposti al potenziale pericolo di danni causati da un’auto che viaggia
ad una velocità di 141 Km/h, in un tratto di strada frequentata anche da
pedoni, adulti e bambini, non consentono di dare rilevanza giuridica
scriminante, alla malattia del ricorrente, che nel caso di specie, non
rappresentava, comunque, un pericolo per la vita dell’appellante».