Secondo la Cassazione ( sentenza 25936 del 24/05/2017 ) lo stato di
nervosismo e di risentimento che il genitore può provare nei confronti
di un figlio non esclude l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia.
Inoltre tale stato emotivo non può integrare l’attenuante della provocazione, la cui
sussistenza richiede che l'agente abbia perduto il controllo di sé
stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei
contenuti e nelle modalità esteriori.
Nello specifico si trattava di un genitore che colto da un moto di stizza aveva gettato telecomando verso il figlio, colpendolo da distanza ravvicinata e causandogli lesioni guaribili in 20 giorni.