giovedì 1 giugno 2017

Il genitore colpisce il figlio col telecomando: sussiste l'attenuante della provocazione?



Secondo la Cassazione ( sentenza 25936 del 24/05/2017 ) lo stato di nervosismo e di risentimento che il genitore può provare nei confronti di un figlio non esclude l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia. 
Inoltre tale stato emotivo non  può integrare l’attenuante della provocazione, la cui sussistenza richiede che l'agente abbia perduto il controllo di sé stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle modalità esteriori.
Nello specifico  si trattava di un genitore che colto da un moto di stizza aveva gettato telecomando verso il figlio, colpendolo da distanza ravvicinata e causandogli lesioni guaribili in 20 giorni.


lunedì 29 maggio 2017

Le valutazioni dei pubblici ufficiali sono meri indizi e non prove.

Il Tribunale di Perugia aveva condannato l'Anas S.p.a. al risarcimento dei danni subiti da un motociclista caduto per la presenza, sull'asfalto di una strada statale, di una macchia di olio in prossimità  di una curva.
La sentenza era stata confermata in sede di appello.
Anas ricorre per Cassazione sostenendo che  il motociclista  non avrebbe fornito la prova della preesistenza della sostanza oleosa sulla  strada né avrebbe provato che la caduta  fosse imputabile alla presenza del combustibile sulla carreggiata.  Ciò sulla base del fatto che dal   rapporto dei Carabinieri si rileva  che «l'unica sostanza di cui controparte abbia univocamente dimostrato la presenza sulla sede stradale sia quella fuoriuscita dal serbatoio del proprio motoveicolo».
Secondo la  Suprema Corte (sentenza 13107 del 24/05/2017) tuttavia i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che il pubblico ufficiale  indichi di avere accertato, per averle apprese de relato, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento.