Il Tribunale
di Perugia aveva condannato l'Anas S.p.a. al risarcimento dei danni
subiti da un motociclista caduto per la presenza,
sull'asfalto di una strada statale, di una macchia di olio in prossimità di una curva.
La sentenza era stata confermata in sede di appello.
Anas ricorre per Cassazione sostenendo che il motociclista non avrebbe fornito la prova della preesistenza
della sostanza oleosa sulla strada né avrebbe provato che la caduta fosse imputabile alla presenza del
combustibile sulla carreggiata. Ciò sulla base del fatto che dal rapporto dei Carabinieri si rileva che «l'unica sostanza di cui controparte abbia univocamente
dimostrato la presenza sulla sede stradale sia quella fuoriuscita dal
serbatoio del proprio motoveicolo».
Secondo la Suprema Corte (sentenza 13107 del 24/05/2017) tuttavia i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti,
mentre le altre circostanze che il pubblico ufficiale indichi di avere accertato, per
averle apprese de relato, ovvero che siano frutto di sue deduzioni,
costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del
giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non
può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento.