lunedì 15 giugno 2015

ll datore di lavoro che tollera il mobbing del superiore gerarchico è responsabile.


La Corte di Cassazione con la sentenza 10037/2015 ha precisato che, in tema di mobbing, la circostanza che la condotta provenga da altro dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, non esclude  la responsabilità del datore di lavoro ex art  2049 cod. civ (responsabilità dei padroni e comittenti per il fatto illecito dei domestici e commessi).
Nel caso di specie, le corti di merito avevano condannato un'amministrazione comunale e un lavoratore in posizione di supremazia gerarchica a risarcire il danno alla salute e professionale in favore di una dipendente vittima di mobbing (consistito in  sottrazione delle mansioni, spostamento  da un ufficio ad un altro senza plausibili ragioni, umiliazione di essere subordinati a chi prima era un proprio sottoposto, assegnazione ad un ufficio aperto al pubblico senza possibilità di poter lavorare).