domenica 15 marzo 2015

Coltivare poche piantine di cannabis costituisce reato?

Secondo la sentenza n. 9156/2015 della  Corte di Cassazione la coltivazione di stupefacenti costituisce reato  anche quando sia realizzata per la destinazione  ad uso personale, ma il Giudice deve comunque verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante.
Sulla base di tali principi la Cassazione ha sancito l'irrilevanza penale dell'attività di coltivazione posta in essere dall'imputato (coltivazione domestica di cinque piantine invasate dalle quali sono risultate estraibili, grammi 0,1048 di sostanza stupefacente del tipo cannabis di cui non era stato neanche indicato il principio attivo), ritenendo che tale condotta  non fosse  offensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.


giovedì 12 marzo 2015

Guida in stato di ebbrezza anche al conducente della bicicletta.

Con la sentenza del 2 febbraio 2015, n. 4893 la Corte di Cassazione ha stabilito che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere addebitato anche  a chi conduce la bicicletta.
La tesi difensiva della pretesa inoffensività della condotta tenuta dal conducente è stata respinta sulla base della considerazione che la conduzione della bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica è comunque idonea ad interferire con il sicuro e regolare andamento della circolazione stradale costituendo un pericolo per la sicurezza della strada.

L'ascia per tagliare la legna non è arma impropria.

Con la sentenza n.6261/2015 la Corte di Cassazione ha affermato il principio  che un'ascia idonea a tagliare piccoli pezzi di legno, in un ambiente montano, non ha i requisiti richiesti per essere considerata un'arma impropria.
In particolare  la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui gli oggetti indicati  nella prima parte dell'art 4 comma 2 della L. 110/75 sono equiparabili alle armi improprie con la conseguenza che   il loro porto costituisce reato alla  condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata norma, occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona".
Da ciò deriva la non rilevanza a fini penali, quale arma impropria, di un'ascia la cui caratteristica fondamentale e' la destinazione al taglio di piccoli pezzi di legno nei lavori compiuti in una tipica ambientazione di montagna, con l'esclusione dell'utilizzabilità dell'arnese a fini di offesa alle persone.