lunedì 30 marzo 2020

Stalking condominiale: è sufficiente l'aver causato il cambio di abitudini



La Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. Pen. 16/01/2020 n. 1551, afferma la configurabilità del reato di stalking (e di violenza privata) nella condotta di chi rivolga ai vicini di casa frasi minacciose ed impedisca loro l’accesso al proprio garage attraverso il parcheggio della propria auto davanti alla porta dello stesso.
Tale sentenza conferma l’indirizzo secondo cui il reato di stalking si configura quando l’agente con la sua reiterata condotta causa alle persone offese alternativamente un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva, ovvero le costrige ad alterare le proprie abitudini di vita.
Da ciò deriva che l’aver causato nelle persone offese il cambio delle loro abitudini di vita (nello specifico averli indotti ad usare un ingresso sul retro onde evitare gli insulti) è sufficiente a configurare il reato.