giovedì 6 novembre 2014

La lieve patologia non giustifica la violazione dei limiti di velocità.

Con la sentenza 24/09/ 2014, n. 20121 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla applicabilità della scriminante dello stato di necessità alla violazione  dell’art 142 del Codice della Strada (eccesso di velocità). 
Un automobilista aveva cercato di giustificare la propria violazione adducendo a  giustificazione il patimento di violente coliche  che lo avrebbero costretto a recarsi nel più breve lasso di tempo presso il più vicino ospedale.
Tuttavia la Corte di Cassazione (rilevando che  il ricorrente viaggiava ad una velocità di 141 Km/h in un tratto di strada in cui vigeva il limite di 70 Km/h) ha ritenuto non applicabile lo stato di necessità poichè  "il comportamento degli interessi in gioco, ovvero, lo stato di salute dell’appellante affetto da una colica renale e la incolumità degli utenti della strada, esposti al potenziale pericolo di danni causati da un’auto che viaggia ad una velocità di 141 Km/h, in un tratto di strada frequentata anche da pedoni, adulti e bambini, non consentono di dare rilevanza giuridica scriminante, alla malattia del ricorrente, che nel caso di specie, non rappresentava, comunque, un pericolo per la vita dell’appellante».

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