mercoledì 1 aprile 2020

Canta il gallo (anzi meglio di no)

Il non impedire il canto di galli e galline in un cortile condominiale   configura il reato di cui all’art 659 cp.
Secondo la Cassazione ( Cass. 10/10/2019 n.41601) perché si configuri il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo è  sufficiente che i rumori  siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone non essendo necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone.
Nel caso specifico nel corso del processo era emerso che gli animali erano soliti cantare di giorno e di notte, alla vista della luce naturale, dei lampioni e dei fari delle automobili e tale situazione, protrattasi per oltre anni,  provocava disagi ai condomini impedendo loro di dormire regolarmente e di compiere durante il giorno le ordinarie attività domestiche.
Per quel che riguarda invece l’elemento soggettivo  è stato ravvisato nella colpa in considerazione del fatto che la condotta  si è protratta per almeno tre anni senza che l’imputato abbia assunto alcuna cautela per contenere le emissioni sonore prodotte dai galli di sua proprietà.

lunedì 30 marzo 2020

Stalking condominiale: è sufficiente l'aver causato il cambio di abitudini



La Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. Pen. 16/01/2020 n. 1551, afferma la configurabilità del reato di stalking (e di violenza privata) nella condotta di chi rivolga ai vicini di casa frasi minacciose ed impedisca loro l’accesso al proprio garage attraverso il parcheggio della propria auto davanti alla porta dello stesso.
Tale sentenza conferma l’indirizzo secondo cui il reato di stalking si configura quando l’agente con la sua reiterata condotta causa alle persone offese alternativamente un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva, ovvero le costrige ad alterare le proprie abitudini di vita.
Da ciò deriva che l’aver causato nelle persone offese il cambio delle loro abitudini di vita (nello specifico averli indotti ad usare un ingresso sul retro onde evitare gli insulti) è sufficiente a configurare il reato.