domenica 13 settembre 2015

Porto d'armi e procedimento penale archiviato.

Il Tar Piemonte (Sentenza, Sez. I, 29 luglio 2015, n. 1284) afferma il principio secondo cui la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione al porto d'armi per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta. 
La perdita del requisito della buona condotta, infatti,  può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell'autorizzazione di polizia (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 20 dicembre 2012, n. 5288).

Chi scappa dopo aver provocato un incidente stradale può essere arrestato anche dopo 24 ore.

Con la sentenza 10 agosto 2015, n. 34712 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui chi scappa dopo aver provocato un incidente stradale può essere arrestato anche dopo 24 ore.
Nel caso concreto il GIP  aveva ritenuto illegittimo l'arresto eseguito dai carabinieri poiché adottato fuori dai casi di flagranza (arresto operato a circa trentaquattro ore dal verificarsi del sinistro stradale).
Avverso l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto proponeva ricorso per cassazione il P.M., in particolare evidenziando come l'attività di polizia giudiziaria era stata eseguita nel rispetto delle norme di legge, in ipotesi di c.d. flagranza differita o prolungata.
La Corte, nel'accogliere il ricorso del P.M., ha ritenuto  legittimo l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria pur dopo il decorso di oltre 24 ore dal sinistro stradale.
La decisione della Cassazione chiarisce che il concetto di  l'inseguimento del reo deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente letterale. Con inseguimento  deve, infatti, intendersi anche l'azione di ricerca, immediatamente eseguita, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle ricerche immediatamente predisposte (nel caso di specie i Carabinieri  erano intervenuti  subito dopo la commissione del fatto e da quel momento non risulta alcuna interruzione nelle ricerche del responsabile del sinistro stradale quindi l'inseguimento - inteso nel senso sopra specificato - non poteva ritenersi concluso con la identificazione del responsabile.

venerdì 11 settembre 2015

Reati stradali: il rispetto dei limiti di velocità può non esonerare da responsabilità penale.


La Corte di Cassazione con la sentenza  n. 35331 del 24 agosto 2015 ha affermato  il principio secondo cui  il rispetto della velocità massima consentita sulle autostrade di 130 Km/h, non esclude la colpa del conducente per l'incidente provocato poichè una tale velocità massima presuppone che la visuale autostradale risulti libera per un lungo tratto in modo tale da assicurare eventuale manovra di emergenza e, in ogni caso,  occorre mantenere una  distanza di sicurezza proporzionale all'elevata velocità tenuta e al corrispondente necessario spazio di frenata.
Pertanto secondo la  Cassazione l'osservanza della regola cautelare imposta dalla legge (rispetto della velocità massima consentita dal codice della strada) non vale sempre ad esonerare dalla responsabilità per il reato colposo quando esistano concrete circostanze che la rendano inidonea, nel caso concreto, a garantire la tutela del bene cui la regola cautelare è preordinata.