La Corte di Cassazione con la sentenza 10037/2015 ha precisato che, in
tema di mobbing, la circostanza che la condotta provenga da altro
dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima,
non esclude la responsabilità del datore di lavoro ex art 2049 cod. civ (responsabilità dei padroni e comittenti per il fatto illecito dei domestici e commessi).
Nel
caso di specie, le corti di merito avevano condannato un'amministrazione comunale e un lavoratore in posizione di supremazia
gerarchica a risarcire il danno alla salute e
professionale in favore di una dipendente vittima di mobbing (consistito in sottrazione
delle mansioni, spostamento da
un ufficio ad un altro senza plausibili ragioni, umiliazione di
essere subordinati a chi prima era un proprio sottoposto, assegnazione
ad un ufficio aperto al pubblico senza possibilità di poter lavorare).
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