La Corte di Cassazione, con la sentenza Cass n. 9954 del 10 marzo 2016, si è posta il problema di individuare se, in presenza di una finalità correttiva o educativa, esista uno spazio di irrilevanza penale per i comportamenti posti in essere dagli insegnanti idonei a configurare il reato di abuso dei mezzi di correzione
Il ricorso per Cassazione proposto dall'insegnante si basava sulla teoria secondo cui la stessa norma incriminatrice, parlando di abuso nei mezzi di correzione, presuppone l'esistenza di mezzi leciti di correzione. Sulla base di tale teoria non costituirebbero reato le condotte di lieve entità ( piccoli schiaffi, scappellotti etc).
La Corte di Cassazione ha, invece, nello specifico, ritenuto che le condotte tenute dall'insegnante (schiaffi o sberle, tirate di capelli, violenze psicologiche, condotte umilianti, come il minacciarli dell'arrivo del diavoletto, nel costringerli a cantare o a mangiare, nel farli stare con la lingua fuori) costituiscono un abuso punibile ex art 571 cp a prescindere dalla metodologia utilizzata e dalle finalità perseguite.
Il ricorso per Cassazione proposto dall'insegnante si basava sulla teoria secondo cui la stessa norma incriminatrice, parlando di abuso nei mezzi di correzione, presuppone l'esistenza di mezzi leciti di correzione. Sulla base di tale teoria non costituirebbero reato le condotte di lieve entità ( piccoli schiaffi, scappellotti etc).
La Corte di Cassazione ha, invece, nello specifico, ritenuto che le condotte tenute dall'insegnante (schiaffi o sberle, tirate di capelli, violenze psicologiche, condotte umilianti, come il minacciarli dell'arrivo del diavoletto, nel costringerli a cantare o a mangiare, nel farli stare con la lingua fuori) costituiscono un abuso punibile ex art 571 cp a prescindere dalla metodologia utilizzata e dalle finalità perseguite.
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