lunedì 29 maggio 2017

Le valutazioni dei pubblici ufficiali sono meri indizi e non prove.

Il Tribunale di Perugia aveva condannato l'Anas S.p.a. al risarcimento dei danni subiti da un motociclista caduto per la presenza, sull'asfalto di una strada statale, di una macchia di olio in prossimità  di una curva.
La sentenza era stata confermata in sede di appello.
Anas ricorre per Cassazione sostenendo che  il motociclista  non avrebbe fornito la prova della preesistenza della sostanza oleosa sulla  strada né avrebbe provato che la caduta  fosse imputabile alla presenza del combustibile sulla carreggiata.  Ciò sulla base del fatto che dal   rapporto dei Carabinieri si rileva  che «l'unica sostanza di cui controparte abbia univocamente dimostrato la presenza sulla sede stradale sia quella fuoriuscita dal serbatoio del proprio motoveicolo».
Secondo la  Suprema Corte (sentenza 13107 del 24/05/2017) tuttavia i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che il pubblico ufficiale  indichi di avere accertato, per averle apprese de relato, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento.


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