La
Corte di Cassazione, con la sentenza
Cass.
Pen. 16/01/2020 n. 1551,
afferma la configurabilità
del reato di stalking (e di violenza privata) nella condotta di chi
rivolga ai vicini di casa frasi
minacciose
ed impedisca loro l’accesso al proprio garage
attraverso il parcheggio della propria auto davanti alla
porta dello stesso.
Tale
sentenza conferma l’indirizzo secondo cui il reato di stalking si
configura quando l’agente con la sua reiterata condotta causa alle
persone offese alternativamente un perdurante e grave stato di ansia
o di paura, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per
quella di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da
relazione affettiva, ovvero le costrige ad alterare le
proprie abitudini di vita.
Da
ciò deriva che l’aver causato nelle persone offese il cambio delle
loro abitudini di vita (nello specifico averli indotti ad usare un
ingresso sul retro onde evitare gli insulti) è sufficiente a
configurare il reato.
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