Con la sentenza n.6261/2015 la Corte di Cassazione
ha affermato il principio che un'ascia idonea a tagliare piccoli pezzi di legno, in un ambiente montano, non ha i requisiti
richiesti per essere considerata un'arma impropria.
In particolare la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui gli oggetti indicati nella prima parte dell'art 4 comma 2 della L. 110/75 sono equiparabili alle armi improprie con la conseguenza che il loro porto costituisce reato alla condizione che avvenga
"senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati
in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata norma, occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano
"chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per
l'offesa alla persona".
Da ciò deriva la non
rilevanza a fini penali, quale arma impropria, di un'ascia la cui
caratteristica fondamentale e' la destinazione al taglio di
piccoli pezzi di legno nei lavori compiuti in una tipica ambientazione
di montagna, con l'esclusione dell'utilizzabilità dell'arnese a
fini di offesa alle persone.
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