giovedì 12 marzo 2015

L'ascia per tagliare la legna non è arma impropria.

Con la sentenza n.6261/2015 la Corte di Cassazione ha affermato il principio  che un'ascia idonea a tagliare piccoli pezzi di legno, in un ambiente montano, non ha i requisiti richiesti per essere considerata un'arma impropria.
In particolare  la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui gli oggetti indicati  nella prima parte dell'art 4 comma 2 della L. 110/75 sono equiparabili alle armi improprie con la conseguenza che   il loro porto costituisce reato alla  condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata norma, occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona".
Da ciò deriva la non rilevanza a fini penali, quale arma impropria, di un'ascia la cui caratteristica fondamentale e' la destinazione al taglio di piccoli pezzi di legno nei lavori compiuti in una tipica ambientazione di montagna, con l'esclusione dell'utilizzabilità dell'arnese a fini di offesa alle persone.

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