La Corte Di Cassazione nella sentenza n. 34406/2005 si è occupata della diffamazione a mezzo web dal punto di vista probatorio.
Nel caso di specie un soggetto aveva postato su un sito web due annunci apparentemente provenienti dalla ex-moglie,in cui si offrivano prestazioni di natura sessuale, con l'indicazione dei numei telefonici della donna.
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso dell'imputato ritenendo affidabili gli accertamenti tecnici eseguiti che, nello specifico, avevano consentito di ritenere che l'annuncio diffamatorio era stato creato e messo in rete in un preciso arco temporale da un dispositivo identificato dall' IP (Internet Protocol Address) associato al router dell'imputato.
La sentenza di condanna e' stata, quindi, confermata poichè i fatti sono stati accertati sotto il profilo tecnico ma anche dal punto di vista logico dato che l'imputato era in contrasto con la moglie per l'attribuzione della casa familiare e per l'affidamento dei figli.
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso dell'imputato ritenendo affidabili gli accertamenti tecnici eseguiti che, nello specifico, avevano consentito di ritenere che l'annuncio diffamatorio era stato creato e messo in rete in un preciso arco temporale da un dispositivo identificato dall' IP (Internet Protocol Address) associato al router dell'imputato.
La sentenza di condanna e' stata, quindi, confermata poichè i fatti sono stati accertati sotto il profilo tecnico ma anche dal punto di vista logico dato che l'imputato era in contrasto con la moglie per l'attribuzione della casa familiare e per l'affidamento dei figli.
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