Il Tar Piemonte (Sentenza, Sez. I, 29 luglio 2015, n. 1284) afferma il principio secondo cui la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con
provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa
giustificare il divieto di autorizzazione al porto d'armi per sopravvenuta
inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della
buona condotta.
La perdita del requisito della buona condotta, infatti, può essere conseguente solo ad una valutazione
complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di
rinnovo dell'autorizzazione di polizia (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V,
20 dicembre 2012, n. 5288).
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