domenica 13 settembre 2015

Porto d'armi e procedimento penale archiviato.

Il Tar Piemonte (Sentenza, Sez. I, 29 luglio 2015, n. 1284) afferma il principio secondo cui la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione al porto d'armi per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta. 
La perdita del requisito della buona condotta, infatti,  può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell'autorizzazione di polizia (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 20 dicembre 2012, n. 5288).

Nessun commento:

Posta un commento