lunedì 28 gennaio 2019

Si può aggiungere il cognome materno senza il consenso del padre?

Con la sentenza n.11410/2018 il Tar del Lazio ha affermato il principio secondo  cui per aggiungere al cognome paterno quello materno occorre il consenso di entrambi i genitori.
Ogni mutamento del nome deve  essere richiesto al Prefetto  ai sensi dell'art 89, del DPR 3/11/2000 n. 396 con l'indicazione delle ragioni della richiesta stessa.
Ovviamente qualora la richiesta riguardi un minore essa deve essere inoltrata dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale ex art 320 cc ( vale a dire i genitori che esercitano congiuntamente la potestà genitoriale).
E' quindi necessario il consenso di entrambi i genitori (salvo il caso in cui uno di essi sia privato della potestà genitoriale).
In caso di disaccordo potrà trovare applicazione  il richiamo all'art 316 cc contenuto nell’art. 320, comma 2, c.c. e i genitori potranno ricorrere senza formalità al giudice civile senza formalità al giudice civile.

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