Ogni mutamento del nome deve essere richiesto al Prefetto ai sensi dell'art 89, del DPR 3/11/2000 n. 396 con l'indicazione delle ragioni della richiesta stessa.
Ovviamente qualora la richiesta riguardi un minore essa deve essere inoltrata dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale ex art 320 cc ( vale a dire i genitori che esercitano congiuntamente la potestà genitoriale).
E' quindi necessario il consenso di entrambi i genitori (salvo il caso in cui uno di essi sia privato della potestà genitoriale).
In caso di disaccordo potrà trovare applicazione il richiamo all'art 316 cc contenuto nell’art. 320, comma 2, c.c. e i genitori potranno ricorrere senza formalità al giudice civile senza formalità al giudice civile.
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