La Corte di Cassazione con la sentenza 34151/2017 ha stabilito che
le scale condominiali e i pianerottoli delle stesse sono destinati
all’uso di un numero indeterminato di persone e pertanto non
assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita
privata al riparo da sguardi indiscreti.
Nel caso concreto un condomino aveva installato una telecamera sul
pianerottolo con la quale inquadrava non solo la parte di
pianerottolo davanti alla sua porta ma anche la rampa di scale e una
parte più ampia del pianerottolo stesso.
Tale condomino era stato condannato in primo grado ai sensi
dell’art 615 bis cp (interferenze illecite nella vita privata)
poiché la telecamera inquadrava anche la porta d'ingresso dei
vicini di casa.
La corte di Appello aveva invece assolto l’imputato
e la Corte di Cassazione, come detto, ha confermato la sentenza di
secondo grado stabilendo che il pianerottolo e le scale condominiali
non rientrano nell’ambito della tutela penalistica di cui all’art
615 bis c.p.
Nessun commento:
Posta un commento