Il Tar del Lazio con sentenza 5783 del 2014 si è pronunciato su un interessante questione relativa ai requisiti necessari per poter essere titolari di una licenza di porto di armi, stabilendo che l'abuso occasionale di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi di cui all'art. 43, RD 773/31, o comunque a un giudizio di inidoneità da parte delle competenti
autorità sanitarie.
Secondo il Tribunale amministrativo, tuttavia tale giudizio non può essere basato su un singolo episodio, e deve essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.
Nello specifico un soggetto aveva presentato ricorso al Tar a seguito della revoca del porto di fucile da parte del Questore. Tale revoca era conseguente ad un incidente stradale all'esito del quale il soggetto era stato sottoposto ad alcooltest con risultati di poco superiori al limite di legge.
Come detto, il Tar ha accolto il ricorso rilevando che il solo abuso occasionale di alcool non può costituire di per sé solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità, soprattutto se il relativo provvedimento intervenga senza ulteriori approfondimenti (neppure di natura sanitaria).
Secondo il Tribunale amministrativo, tuttavia tale giudizio non può essere basato su un singolo episodio, e deve essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.
Nello specifico un soggetto aveva presentato ricorso al Tar a seguito della revoca del porto di fucile da parte del Questore. Tale revoca era conseguente ad un incidente stradale all'esito del quale il soggetto era stato sottoposto ad alcooltest con risultati di poco superiori al limite di legge.
Come detto, il Tar ha accolto il ricorso rilevando che il solo abuso occasionale di alcool non può costituire di per sé solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità, soprattutto se il relativo provvedimento intervenga senza ulteriori approfondimenti (neppure di natura sanitaria).
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