giovedì 16 ottobre 2014

Creare un falso profilo sui social network costituisce reato?

Secondo la sentenza n. 25774/2014 della Corte di Cassazione integra il delitto di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p., la condotta di chi crea, su un social network, un profilo che riproduca l'immagine della  persona offesa con conseguente utilizzo, con tale falsa identità, dei servizi del sito.
Secondo la Corte Suprema  il dolo specifico del delitto, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non, oppure di recare ad altrui un danno, è integrato  nell'ipotesi di utilizzo del profilo al fine di intrattenere rapporti con altre persone (essenzialmente di sesso opposto), ovvero per il soddisfacimento di una propria vanità (costituente vantaggio non patrimoniale), o ancora al fine di ledere la immagine e la dignità della persona offesa, apparentemente titolare del profilo creato dal reo.

Nessun commento:

Posta un commento