Con una interessante e, almeno parzialmente innovativa sentenza, il Tribunale di Milano (sentenza 17 luglio 2014 della I Sezione Civile) ha stabilito che, a seguito della entrata in vigore della c.d Legge Balduzzi (legge 189/2012), la responsabilità del medico dipendente o collaboratore di una struttura sanitaria deve essere ricondotta nell'ambito dell'art 2043 cc (responsabilità extracontrattuale).
Tale qualificazione della responsabilità del medico ospedaliero comporta che l'onere della prova in merito al fatto illecito gravi totalmente su chi chiede il risarcimento del danno (con un'evidente maggior difficoltà probatoria per chi si accinga a chiedere il risarcimento) e che l'azione di risarcimento si prescriva in 5 anni (anzichè in 10 anni come accadeva quando la responsabilità del medico era qualificata come contrattuale).
Tale qualificazione della responsabilità del medico ospedaliero comporta che l'onere della prova in merito al fatto illecito gravi totalmente su chi chiede il risarcimento del danno (con un'evidente maggior difficoltà probatoria per chi si accinga a chiedere il risarcimento) e che l'azione di risarcimento si prescriva in 5 anni (anzichè in 10 anni come accadeva quando la responsabilità del medico era qualificata come contrattuale).
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