L'art 20 della legge 110/1975 stabilisce, in estrema sintesi, che le armi devono essere custodite con dilligenza.
Ma in cosa consiste questa diligenza?
Sul tema, di estrema importanza poichè, come detto, la norma incriminatrice non stabilisce in concreto in cosa debba consistere tale diligenza, si è più volte pronunciata la Corte di Cassazione.
Nelle sentenze più recenti (Cass. Pen. 13/12/2012, n. 6827) la Suprema Corte ha ritenuto che "l'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110 del 1975 deve ritenersi adempiuto alla
sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche
situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale
prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit".
Nello specifico la Corte Suprema ha ritenuto che non potesse dirsi violato l'obbligo di diligenza nel caso di un
soggetto che aveva tenuto (avvolta in un panno e col caricatore
inserito sebbene scarico) una pistola sopra un armadio a cui poteva
accedersi solo salendo su una sedia.
Ma in caso di gare e quindi di trasferte in altre città? In albergo, ad esempio, quali sono le regole da seguire?
RispondiEliminaLa camera di un albergo non può, in linea di massima, considerasi un posto sicuro ove custodire le armi. Naturalmente ciò non vale nella ipotesi in cui nella stessa sia presente una cassaforte idonea a contenere l'arma. Ciò, tuttavia, accade raramente pertanto per adempiere all'obbligo di custodia è necessario porre nella cassaforte della camera una parte essenziale dell'arma (non configura, infatti, omessa custodia il furto di una sola parte dell'arma). Se la camera non dispone di una cassaforte si potrà consegnare all'albergatore la parte essenziale dell'arma (racchiusa in plico chiuso) da custodire nella cassaforte dell'albergo (non tuttavia l'intera arma!). Peraltro può essere sufficiente a rispettare l'obbligo di custodia anche lo smontare una parte essenziale dell'arma e portarla con sè.
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