L'art 6 del decreto legge 132/2014 ha introdotto la possibilità per i coniugi di concludere una procedura di negoziazione assistita da un avvocato per la definizione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio.
Tuttavia tale procedura non può essere utilizzata in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
L'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali e l'avvocato è obbligato a trasmettere, entro 10 giorni, all'Ufficiale dello Stato civile copia dell'accordo (è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad
euro 50.000 per il legale che omette tale adempimento).
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